ALLEGATO “A” ALL’ATTO REP. 72.185/16.324 DEL 14.12.2015

STATUTO

 

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita la «Associazione Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”», fondata nel 1735 con la denominazione di Società Colombaria fiorentina (da ora in poi l’Accademia).
L’Accademia ha sede in Firenze.

Art. 2 – Scopo sociale e attività

L’Accademia ha lo scopo di promuovere, sostenere e trasmettere, anche di concerto con le Istituzioni universitarie e le Istituzioni pubbliche e private di ricerca, la conoscenza nell’ambito scientifico, umanistico e delle scienze sociali.
Nel perseguire questo fine può avvalersi di tutte le risorse che può reperire da Istituzioni pubbliche e private e da singoli sostenitori. Può avvalersi inoltre di tutti i mezzi di trasmissione della conoscenza, sia tradizionali sia informatici.

Art. 3 – Articolazione organizzativa e scientifica
dell’Accademia

L’Accademia si articola nelle seguenti quattro classi:
I. Filologia e critica letteraria
II. Scienze storiche e filosofiche
III. Scienze giuridiche, economiche e sociali
IV. Scienze fisiche, matematiche e naturali
I soci effettivi e corrispondenti afferiscono ad una delle quattro classi. Le classi hanno funzioni propositive verso gli organi direttivi dell’Accademia che curano e sostengono l’approccio interdisciplinare della ricerca. Gli organi direttivi sono deputati a tutelare l’unitarietà dell’Accademia.

Art. 4 – Categorie dei Soci

L’Accademia è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie:

A) Soci effettivi
I soci effettivi possono essere fino a un massimo di quindici per ciascuna Classe.
Possono divenire soci effettivi, su proposta del Consiglio della Classe di riferimento, i soci corrispondenti che abbiano concorso con impegno all’attività scientifica e culturale dell’Accademia.
Il socio effettivo che non partecipi per un triennio né alle adunanze dell’assemblea generale né a quelle del Consiglio della classe di riferimento è trasferito, previo richiamo e sollecito del Presidente fatti pervenire con congruo anticipo, in una categoria di soci in soprannumero; in tale circostanza si può accedere anche a richiesta del Socio interessato. Il suo seggio diviene vacante e può essere coperto dalla chiamata di un socio corrispondente.
I soci in soprannumero mantengono il diritto alla partecipazione delle assemblee generali e della classe, senza diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali. Possono essere reintegrati fra i soci effettivi qualora ci siano posti disponibili.
B) Soci corrispondenti
I soci corrispondenti possono essere fino a un massimo di venti per ciascuna Classe.
Possono divenire soci corrispondenti studiosi italiani o stranieri di chiara fama e di alto prestigio che abbiano acquisito nel loro ambito di studio risultati qualificati e condivisi dalla comunità scientifica. E rilevante in questa valutazione il fatto che per studi o per attività accademica il candidato abbia legami significativi con la Toscana.
La nomina a socio corrispondente avviene su proposta del Consiglio della Classe di riferimento che esprime il proprio parere al Consiglio di Presidenza.
C) Soci Sostenitori
Possono essere soci sostenitori Enti e Istituzioni pubbliche o private, ovvero privati cittadini che contribuiscano in modo significativo al sostegno finanziario delle attività dell’Accademia. Essi partecipano alle attività culturali dell’Accademia, sono rappresentati nelle assemblee generali dal legale rappresentante o da suo delegato, ovvero partecipano a titolo personale se privati cittadini.
La loro nomina è proposta all’Assemblea dal Consiglio di Presidenza e non afferiscono ad alcuna classe.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee.
Hanno diritto di voto le persone fisiche che rivestono la qualità di Socio Effettivo e di Socio corrispondente.
Art. 5 – Organi sociali

Gli organi dell’Accademia sono i seguenti:
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio di Presidenza
c) Presidente
I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

Art. 6 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è formata da tutti i soci effettivi e corrispondenti.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno.
In tali sedute, oltre ad affrontare le altre materie, delibera sul bilancio di previsione dell’anno solare successivo entro il mese di dicembre e sul conto consuntivo dell’anno solare precedente entro il mese di aprile.
L’assemblea sarà convocata mediante pubblici proclami da effettuarsi almeno trenta giorni prima del giorno previsto per il suo svolgimento contenenti l’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che può essere rilasciata a favore di altri soci e/o estranei all’Accademia ma non a membri del Consiglio di Presidenza
L’Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell’Art. 20 C.C.
L’Assemblea ha poteri deliberanti su tutte le materie: culturali, economiche, amministrative e organizzative, che attengono alla vita e alle attività dell’Accademia.
L’Assemblea si riunisce di norma nella sua versione allargata ai soci di ogni ordine.
L’Assemblea si riunisce nella forma comprensiva dei soci effettivi e corrispondenti per deliberare sulla nomina di un socio corrispondente.
L’Assemblea si riunisce nella forma ristretta ai soli soci effettivi per deliberare il passaggio di un socio da corrispondente a effettivo.
L’Assemblea elegge in seduta plenaria comprensiva dei soci effettivi e corrispondenti il Presidente e, su proposta del Presidente, il Segretario generale.
L’Assemblea elegge inoltre l’Amministratore accademico.
Il mandato del Presidente, del Segretario generale e dell’Amministratore accademico dura quattro anni ed è rinnovabile.
L’Assemblea designa inoltre tre revisori dei conti e un revisore supplente. Fra i revisori in carica almeno uno deve essere iscritto all’albo ufficiale dei revisori dei conti.
Il mandato dei revisori dei conti dura quattro anni ed è rinnovabile.
Previo vaglio e proposta del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea in seduta plenaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti la decadenza di un socio per fondati motivi, previa istruttoria del Consiglio di Presidenza.

Art. 7 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario generale, dall’Amministratore accademico, dai quattro presidenti e dai quattro segretari di ciascuna classe.
Fa altresì parte del Consiglio di Presidenza un socio corrispondente per ciascuna classe eletto dal Consiglio della Classe di riferimento.
Il Consiglio di Presidenza ha funzioni propositive verso l’Assemblea plenaria dei soci su tutte le materie culturali, amministrative e contabili ed esprime in via preventiva il parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio di Presidenza elabora e propone all’Assemblea dei soci la programmazione per il successivo anno accademico che inizia il 1° novembre e si conclude il 31 ottobre.
Il Consiglio di Presidenza tiene sedute valide se sono presenti almeno otto componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I revisori dei conti partecipano al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto quando sono all’o.d.g. questioni di ordine finanziario e contabile.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente è eletto fra i soci effettivi a scrutinio segreto dall’Assemblea generale dei soci effettivi e corrispondenti per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.
E’ il legale rappresentante dell’Accademia della quale dirige e coordina l’attività.
Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea generale dei quali cura l’esecuzione delle deliberazioni.
Cura il buon andamento delle attività dell’Accademia.
Può partecipare senza diritto di voto ai Consigli delle singole classi per assicurare il miglior coordinamento fra le stesse e garantire l’omogeneità degli indirizzi generali dell’Accademia.
Si avvale della collaborazione del Segretario generale che controfirma gli atti e i verbali dell’Accademia e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.
Si avvale inoltre della collaborazione dell’Amministratore accademico che cura gli aspetti finanziari e contabili dell’Accademia e redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
Può convocare per audizioni soci o esterni ai Consigli di Presidenza.
In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Segretario generale.
In caso di dimissioni o impedimento permanente accertato dal Consiglio di Presidenza è sostituito pro tempore dal presidente di Classe più anziano nella qualifica di socio effettivo.
Entro sessanta giorni dalle dimissioni o dall’accertato impedimento l’Assemblea elegge il nuovo Presidente.

Art. 9 – Il Segretario generale

Il Segretario è eletto su proposta del Presidente fra i soci effettivi a scrutinio segreto dall’Assemblea generale dei soci. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Segretario generale coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli atti ufficiali, vigila sulla compilazione dei processi verbali delle adunanze, sulla pubblicazione degli atti e sulla conservazione degli archivi.
In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito dal Segretario di classe con maggiore anzianità come socio effettivo.

Art. 10 – L’Amministratore accademico

L’Amministratore accademico è eletto fra i soci effettivi a scrutinio segreto dall’Assemblea generale dei soci.
Cura il buon andamento economico dell’Accademia, predispone di concerto col Presidente il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea dei soci.
Detiene la firma disgiunta da quella del Presidente nei conti correnti dell’Accademia.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal revisore dei conti di maggiore anzianità accademica.

Art. 11 – Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di ciascuna classe si compone di tutti i soci effettivi e corrispondenti della Classe.
E’ presieduto dal Presidente della Classe che si avvale della collaborazione del Segretario.
Presidente e Segretario sono eletti da tutti i soci effettivi e corrispondenti della Classe fra i soci effettivi. Durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
Il Consiglio di classe elabora le proposte per la programmazione accademica, propone la chiamata di nuovi soci corrispondenti e, nella sua composizione ristretta ai soci effettivi, il passaggio da corrispondenti a effettivi.
Una volta assunte a maggioranza le proprie deliberazioni, il Consiglio dà mandato al Presidente, al Segretario e al socio corrispondente eletto nel Consiglio di Presidenza di sottoporle al vaglio del Consiglio di Presidenza stesso.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Cariche sociali e responsabilità

I titolari delle cariche sociali, tutte a titolo gratuito, rispondono del proprio operato, verso i Soci e l’Accademia, secondo le regole del mandato.

Art. 13 – Patrimonio e Esercizi Sociali

Le somme provenienti da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o per qualsivoglia titolo destinate ad incremento del patrimonio devono essere impiegate nei modi consentiti dalla legge e comunque nel modo più rispondente alle finalità scientifiche e culturali dell’Accademia.
I beni appartenenti all’Accademia sono inventariati in apposito registro che ne accerta l’esistenza e la conservazione.
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
I progetti dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Presidenza, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, ai Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l’Assemblea, presso la Sede legale.
Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l’anno solare.
I bilanci sono approvati ogni anno dall’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 14 – Distribuzione degli utili

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Accademia non possono essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

Art. 15 – Scioglimento dell’Accademia

Lo scioglimento dell’Accademia è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento dell’Accademia gli organi determinano la devoluzione del patrimonio avendo cura di garantirne l’integrità come corpus unitario non frazionabile.

Art. 16 – Comunicazioni al Ministero

Il Presidente trasmette al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo e, quando necessario, al Ministero dell’Istruzione e dell’Università tutti gli atti di competenza una volta approvati dall’Assemblea.

Art. 17 – Il Regolamento

Per tutti gli aspetti organizzativi non previsti dal presente Statuto e per quanto attiene alla concreta operatività degli organi oltre che per la fruibilità della Biblioteca e dell’archivio si rinvia al Regolamento applicativo ed al Regolamento della Biblioteca.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.