Regolamento dell’Accademia

 

Art. 1 L’Accademia
In riferimento all’art. 2 dello Statuto che definisce gli scopi istituzionali dell’Accademia si precisa che i suoi organi direttivi debbono avere cura di garantire che la qualità scientifica e la libertà di ricerca e di espressione del pensiero siano tutelati in tutte le loro forme.

Art. 2 Unitarietà dell’Accademia
In riferimento all’art. 3 dello Statuto si precisa che l’articolazione in classi dell’Accademia non deve inficiare l’unitarietà e soprattutto l’approccio alla ricerca basato sul principio dell’unità del sapere pur nei diversi metodi di studio.

Art. 3 I soci
In riferimento all’art. 4 dello Statuto che prevede l’articolazione dei soci in tre categorie si precisa che si è cooptati nell’Accademia solo come soci corrispondenti. Una volta acquisita tale qualifica e secondo le procedure previste dall’art. 4 dello Statuto si può essere nominati soci effettivi.

Art. 4 I soci corrispondenti
In merito ai legami intrinseci con la Toscana come previsti all’art. 4 comma B dello Statuto, si precisa che essi debbono avere natura culturale e scientifica manifestandosi con l’appartenenza ad una delle Università toscane o ad altre Istituzioni di alto rilievo culturale della Toscana ovvero in relazione agli indirizzi di studio dell’aspirante socio corrispondente.
La presentazione del nuovo socio corrispondente avviene su promozione di due soci effettivi della classe che caldeggia la chiamata.

Art. 5 I soci sostenitori
In riferimento all’art. 4 comma C dello Statuto che prevede la figura del socio sostenitore si precisa che essi possono avere natura pubblica o privata e partecipano alle Assemblee dell’Accademia di cui all’art. 6 dello Statuto senza diritto di voto.
I soci sostenitori di natura istituzionale sono rappresentati dal legale rappresentante dell’Istituzione o dal suo delegato.
I soci istituzionali nella loro qualifica di soci sostenitori mantengono il loro status in ragione del mantenimento della loro posizione di finanziatori dell’Accademia.
Questo status è sottoposto dal Consiglio di Presidenza a verifica annuale.
Il Consiglio di Presidenza, in relazione alla specifica natura del socio istituzionale, può deliberare di prorogare il suo status di socio sostenitore anche in caso di ritardato o mancato finanziamento su base annuale.
Un privato cittadino può, a titolo personale, acquisire lo status di socio sostenitore su delibera del Consiglio di Presidenza. La sua permanenza in questo status è deliberata di anno in anno dal Consiglio di Presidenza.
Il privato cittadino che abbia ottenuto la qualifica di socio sostenitore partecipa alle Assemblee dell’Accademia di cui all’art. 6 dello Statuto.

Art. 6 I soci in soprannumero
In riferimento all’art. 4 dello Statuto comma A che prevede il passaggio in soprannumero del socio effettivo che per tre anni non partecipi alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio di classe si precisa che la comunicazione anticipata di questo passaggio deve avvenire prima della prima assemblea o del primo consiglio di classe del quarto anno di assenza. In caso di partecipazione da parte del socio a queste ultime riunioni la procedura di messa in soprannumero si interrompe.

Art. 7 L’Assemblea dei soci
In riferimento all’art. 6 dello Statuto che prevede almeno due assemblee l’anno, il Presidente, oltre ai due casi previsti dallo Statuto, è tenuto a convocare l’Assemblea ogniqualvolta debbano essere affrontate questioni di particolare rilevanza per la vita dell’Accademia. E’ comunque tenuto a convocare l’Assemblea su richiesta di una classe o di un terzo dei soci effettivi e corrispondenti.

Art. 8 Sedute pubbliche
Nel corso dell’anno accademico sono previste almeno due sedute pubbliche, come tali aperte anche ai non soci. La prima coincide con l’inaugurazione dell’anno accademico, di norma a novembre o a dicembre, e la seconda con la chiusura dello stesso, di norma a giugno o a luglio.

Art. 9 Inaugurazione dell’anno accademico
In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, il Presidente illustra il programma delle attività scientifiche e culturali previste.
L’inaugurazione dell’anno accademico prevede la lectio magistralis tenuta da un socio ovvero da un esterno su proposta del Presidente al Consiglio di Presidenza.

Art. 10 Il Consiglio di Presidenza
In relazione all’art.7 dello Statuto che regolamenta le funzioni del Consiglio di Presidenza, si precisa che si tratta dell’organo direttivo dell’Accademia. Tuttavia, salvo che per le funzioni previste agli artt. 5 e 13 del presente Regolamento e comunque su tutte le materie culturali e finanziarie rilevanti per la vita dell’Accademia, il Consiglio ha solo poteri propositivi verso l’Assemblea che mantiene la sua funzione di organo deliberante.

Art. 11 Il Presidente
In riferimento all’art. 8 dello Statuto che definisce il ruolo del Presidente, si precisa che il Presidente ha sia funzioni esecutive rispetto alle deliberazioni dell’Assemblea sia funzioni generali d’indirizzo dell’Accademia. Per tutte le materie rilevanti si avvale del parere del Consiglio di Presidenza.

Art. 12 Logo e patrocinio dell’Accademia
Il Presidente può conferire il patrocinio con uso del logo dell’Accademia di propria iniziativa solo per richieste che pervengano da soci e per manifestazioni rigorosamente scientifiche ove sia coinvolto almeno un socio dell’Accademia.
Per tutte le altre richieste che provengano da esterni, il Presidente conferisce il patrocinio e l’eventuale uso del logo solo previo parere positivo del Consiglio di presidenza anche raccolto per le vie brevi.

Art. 13 Manifestazioni culturali e scientifiche
Prima della chiusura dell’anno accademico corrente, l’Accademia predispone, su proposta del Consiglio di presidenza e previa approvazione dell’Assemblea, la programmazione delle attività culturali e scientifiche per l’anno accademico successivo.
Singoli soci possono proporre prima dell’apertura dell’anno accademico, e durante lo stesso, iniziative culturali e scientifiche che integrino e amplino la programmazione predefinita. In questi casi il Presidente approva la proposta, una volta verificato il rigore scientifico dell’iniziativa avanzata e previa partecipazione di almeno un socio dell’Accademia. Qualora la manifestazione proposta non preveda la partecipazione di almeno un socio il Presidente può dare l’autorizzazione previo parere positivo del Consiglio di presidenza, anche raccolto per le vie brevi.
Sono escluse dall’attività dell’Accademia tutte le manifestazioni che abbiano carattere diretto o indiretto di propaganda politica o confessionale e che non diano garanzie di serietà scientifica.

Art. 14 Pubblicazioni
L’Accademia pubblica con cadenza annuale un volume di Atti e memorie nel quale sono raccolti atti, studi, documenti e altro materiale frutto dell’attività dell’Accademia nell’anno solare testé concluso. I contributi raccolti nel fascicolo annuale non richiedono un vaglio preventivo se provengono da soci dell’Accademia o se riproducono i testi delle lezioni e conferenze tenute nell’ambito della programmazione accademica annuale. Se i contributi provengono da esterni debbono essere preventivamente vagliati e approvati da un socio. La presentazione del socio responsabile compare in apertura della pubblicazione. Possono comunque essere pubblicati negli Atti e memorie solo contributi che rispondano a criteri di rigore metodologico e scientifico ovvero siano testi di alta divulgazione scritti da studiosi accreditati.
L’Accademia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può sostenere la pubblicazione di monografie scientifiche negli ambiti disciplinari in essa rappresentati. La monografia può essere prodotta da un socio o da esterni. In questo secondo caso la monografia deve avere il preventivo avallo scientifico di due soci del settore. Una volta acquisito il parere, il Consiglio di presidenza ne valuta di concerto con l’amministratore accademico la sostenibilità degli oneri finanziari correlati.

Art. 15 Biblioteca e archivio
La gestione e la consultazione dei materiali archivistici e dei fondi librari conservati nei fondi dell’Accademia sono normati da apposito regolamento cui si rinvia.

Norma transitoria
I soci stranieri e non residenti come previsti dal vecchio Statuto restano in questa categoria fino ad esaurimento.

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 14 giugno 2016