Decreto per il 5 per mille

 

Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006: 

Definizione delle modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2006)

La legge finanziaria (legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1 comma 337) ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di:

a.     sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute (art. 1, comma 337, lettera a - L. 266/05)

b.     finanziamento della ricerca scientifica e delle università (art. 1, comma 337, lettera b - L. 266/05)

c.      finanziamento della ricerca sanitaria (art. 1, comma 337, lettera c - L. 266/05)

d.     attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (art. 1, comma 337, lettera d - L. 266/05)

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relative al periodo di imposta  2005, apponendo la  firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006, 730/1 – bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006) è consentita una sola scelta di destinazione.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) oltre alla firma, il contribuente deve altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati.

 

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE  “LA COLOMBARIA”

CODICE FISCALE: 800 27 13 04 85

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative tra loro.